{"id":158,"date":"2021-05-14T07:52:21","date_gmt":"2021-05-14T07:52:21","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.iglobber.com\/?p=158"},"modified":"2021-05-14T07:52:21","modified_gmt":"2021-05-14T07:52:21","slug":"verbal-order-adempimenti-normativi-a-tutela-del-consumatore-e-focus-sulla-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.iglobber.com\/?p=158","title":{"rendered":"Verbal order: adempimenti normativi a tutela del consumatore e focus sulla privacy"},"content":{"rendered":"\n<p>Di recente \u00e8 aumentato in via esponenziale l\u2019uso dei contratti a distanza cosiddetti&nbsp;<strong>verbal order<\/strong>&nbsp;come vendita di prodotti o servizi utilizzando il telefono. Tale vendita per essere considerabile valida a tutti gli effetti di legge, soprattutto quando il compratore \u00e8 un consumatore, deve rispettare alcuni requisiti formali.<\/p>\n\n\n\n<h3>Che cos\u2019\u00e8 il verbal order?<\/h3>\n\n\n\n<p>Il verbal order, consiste nella registrazione di una conversazione in cui si svolge una transazione economica. L\u2019acquisizione del consenso e pertanto l\u2019approvazione delle condizioni contrattuali da parte del compratore avvengono a voce e per telefono.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo scopo della registrazione \u00e8 quello di tutelare entrambe le parti, ovvero il compratore e il venditore, sulla correttezza ed autenticit\u00e0 dell\u2019ordine impartito.<\/p>\n\n\n\n<h3>Quali sono gli adempimenti relativamente ai verbal order<strong>?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Gli adempienti differiscono in relazione alla figura del compratore:<\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>quando il compratore \u00e8 un&nbsp;<em>professionista<\/em><\/strong>&nbsp;(c.c.d.d. vendite B2B) non sussistono particolari problemi. La legge tutela il compratore professionista in maniera pi\u00f9 blanda. Alla vendita si applicano gli adempimenti previsti dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 59\/2010 di recepimento della direttiva 26\/123\/CE relativa ai servizi nel mercato interno, il D.lgs. n. 70\/2003 che ha recepito la direttiva n. 2000\/21\/CE sul commercio elettronico, etc.;<\/li><li><strong>quando il compratore \u00e8 un&nbsp;<em>consumatore<\/em><\/strong>, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, (c.c.d.d. vendite B2C), oltre agli adempimenti sopra detti, \u00e8 doveroso per il venditore adempiere anche ad ulteriori requisiti formali previsti dal Codice del consumo (lgs. n. 206\/2005 e s.m.i. da ultimo modificato dal D.lgs. n. 21\/2014).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Nelle vendite B2C, per la corretta acquisizione dei verbal order \u00e8 doveroso, in particolare, adempiere il contenuto dell\u2019articolo 51 del Codice del consumo che impone a venditore di adottare alcune accortezze. Il consumatore che riceve la telefonata deve:<\/p>\n\n\n\n<ol><li>essere informato sullo&nbsp;<strong>scopo della telefonata<\/strong>&nbsp;che \u00e8 appunto la conclusione di un contratto a distanza;<\/li><li><strong>ricevere almeno le informazioni di cui all\u2019art. 51 comma 4 del Codice del consumo<\/strong>. In specifico, nel caso di contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il venditore deve fornire al compratore prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti:<ol><li>le caratteristiche principali dei beni o servizi,<\/li><li>l\u2019identit\u00e0 del professionista e, ove applicabile, l\u2019identit\u00e0 della persona per conto della quale riceve la telefonata,<\/li><li>il prezzo totale,<\/li><li>il diritto di recesso,<\/li><li>la durata del contratto,<\/li><li>le condizioni di risoluzione del contratto,<\/li><li>le modalit\u00e0 di pagamento.<\/li><\/ol><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Le rimanenti informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1 del Codice del consumo, devono essere fornite dal professionista in un modo appropriato (p.e. pubblicate sul sito web).<\/p>\n\n\n\n<p>Detto ci\u00f2, la legge si sofferma poi sulla modalit\u00e0 di conclusione del contratto via telefono prevedendo che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>&nbsp;\u201cQuando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l\u2019offerta al consumatore, il quale \u00e8 vincolato solo dopo aver firmato l\u2019offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico pu\u00f2 essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell\u2019articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni&nbsp;<\/em>(c.d. Codice dell\u2019amministrazione digitale o CAD)<em>. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un \u201csupporto durevole\u201d.&nbsp;<\/em>(cfr. l\u2019articolo 51 al comma 6 del Codice del consumo)<\/p>\n\n\n\n<p>Questa previsione, quindi, permette la conclusione del contratto via telefono prevedendo 3 situazioni differenti:<\/p>\n\n\n\n<ol><li>\u00e8 richiesta la firma autografa del consumatore e quindi l\u2019accettazione scritta dell\u2019offerta da parte del compratore al fine di determinare l\u2019insorgenza in capo a quest\u2019ultimo del vincolo contrattuale. Senza tale requisito formale il contratto non \u00e8 valido e nessun obbligo sorge in capo al compratore il quale non sar\u00e0 obbligato, pertanto, a corrispondere il prezzo previsto dall\u2019offerta;<\/li><li>\u00e8 richiesta la sottoscrizione del documento informatico che contiene l\u2019offerta con firma elettronica (Codice dell\u2019amministrazione digitale -lgs. n. 82\/2005 \u00ad e s.m.i.);<\/li><li>\u00e8 richiesta la manifestazione di tale accettazione su \u201csupporto durevole\u201d, tuttavia, a condizione che il consumatore sia d\u2019accordo.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Nelle<strong>&nbsp;vendite telefoniche<\/strong>, le prime due ipotesi sopra indicate (1. della firma autografa e l\u2019accettazione per iscritto e 2. della apposizione della firma elettronica) introducono la necessit\u00e0 di prevedere un momento successivo alla conclusione della telefonata e richiedono l\u2019uso di appositi strumenti utili a documentare per iscritto la volont\u00e0 del consumatore a sottoscrivere il contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ipotesi finale, invece, che prevede espressamente il possibile utilizzo di un \u201csupporto durevole\u201d per confermare l\u2019adesione del cliente all\u2019offerta presentata via telefono, permette di gestire, diversamente dalla mera sottoscrizione della dichiarazione successiva alla telefonata medesima, l\u2019espressione della volont\u00e0 del consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p>In specifico, l\u2019articolo affermando che \u201c<em>dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un \u2018supporto durevole\u2019\u201d<\/em>&nbsp;intende derogare rispetto al requisito della forma scritta, lasciando spazio a modalit\u00e0 alternative di conclusione del contratto come \u00e8 appunto quella del verbal order con registrazione della telefonata. La previsione ora menzionata, peraltro, \u00e8 contenuta anche nel comma 6 dell\u2019articolo 8 della direttiva comunitaria 83\/2011, recepita dal D.lgs. 21\/2014, che ha da ultimo modificato il Codice del consumo, che recita:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l\u2019offerta al consumatore, il quale \u00e8 vincolato solo dopo aver firmato l\u2019offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore comunitario prevede quindi che il consumatore<strong>&nbsp;accetti espressamente<\/strong>, in risposta alla proposta del professionista, di ricevere la conferma dell\u2019offerta non in forma cartacea, ma su un apposito \u201csupporto durevole\u201d e a sua volta di dichiarare la conferma dell\u2019ordine mediante apposito \u201csupporto durevole\u201d, rinunciando cos\u00ec alla cautela di una successiva sottoscrizione separata.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza quindi il venditore che intende concludere un contratto con un consumatore mediante la tecnica del verbal order ha l\u2019obbligo di informare preliminarmente al telefono il consumatore relativamente alle modalit\u00e0 alternative di conclusione del contratto, in un linguaggio e con modalit\u00e0 comprensibili, avvisandolo soprattutto relativamente alle conseguenze giuridiche che possono discendere dalla sua decisione di rinunciare alla forma scritta e quindi a:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>ricevere la conferma dell\u2019offerta in forma cartacea<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>e<\/p>\n\n\n\n<ul><li>accettare l\u2019offerta per iscritto.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3>Focus sulla nozione di \u201csupporto durevole\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 45, lett. l) del Codice del Consumo, per essere idonea a integrare la nozione di \u201csupporto durevole\u201d la registrazione della telefonata deve contenere le due dichiarazioni confermative sopra dette e deve essere memorizzata su apposito supporto (p.e. chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonch\u00e9 messaggi di posta elettronica, tec.) in modo tale che questa possa essere:<\/p>\n\n\n\n<ol><li><strong>messa a disposizione del consumatore;<\/strong><\/li><li><strong>conservata adeguatamente;<\/strong><\/li><li><strong>riproducibile in futuro.<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Infatti, il Considerando 23 della Direttiva 2011\/83 prevede che \u201c<em>i supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Anche la definizione comunitaria di \u201csupporto durevole\u201d richiede, quindi, che tale supporto, sia esso materiale o elettronico, possa essere \u201cconservato\u201d dal venditore e messo nella piena disponibilit\u00e0 di fatto del consumatore per un congruo periodo di tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ricorda comunque che tutto quanto sopra detto dovr\u00e0 avvenire sempre nel rispetto delle disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all\u2019inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del D.lgs. n. 70\/2003, nonch\u00e9 al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.).<\/p>\n\n\n\n<h3>Focus su privacy e verbal orderding<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.consulentelegaleinformatico.it\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/privacy_21930352_xxl-300x225.jpg\" alt=\"Consenso\" class=\"wp-image-2527\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso dell\u2019istaurazione del rapporto contrattuale con l\u2019utente deve rispettare gli adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e daii provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a marketing, cookies, amministratori di sistema, conservazione dei dati personali, etc.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il venditore nel prevedere un servizio di verbal order deve:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196\/2003 e s.m.i., aggiornandoli entro il 25 maggio 2018 agli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento UE 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95\/46\/CE:<ol><li>prevedere apposita informativa;<\/li><li>acquisire il consenso libero, specifico e revocabile;<\/li><li>onorare i requisiti imposti dagli artt. 33 e ss in materia di misure minime di sicurezza, comprese le prescrizioni previste dall\u2019allegato B) del Codice privacy;<\/li><li>individuare i responsabili (eventuali) e gli incaricati del trattamento; etc.;<\/li><\/ol><\/li><li>adempiere agli obblighi imposti dal provvedimento titolato \u201cMisure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema\u201d del 2008:<ol><li>individuare appositi incaricati e responsabili (eventuali) con funzioni di ADS;<\/li><li>registrare i log di accesso allo strumento da parte degli ADS;<\/li><li>verificare le attivit\u00e0 degli stessi, etc.;<\/li><\/ol><\/li><li>attuare le prescrizioni imposte dalle Linee guida sul Marketing del 2013;<\/li><li>attuare gli adempimenti previsti dal provvedimento in materia di cookies del 2014;<\/li><li>garantire il rispetto dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 della L. n. 300\/1970 e s.m.i.); etc.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In merito alla possibilit\u00e0 da parte del consumatore di richiedere la copia della registrazione del contratto di vendita concluso mediante verbal order, si richiama il provvedimento titolato \u201cOrdini per telefono: si pu\u00f2 richiedere copia della registrazione\u201d emanato dal Garante per la protezione dei dati personali l\u20198 luglio 2009. L\u2019autorit\u00e0, accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l\u2019attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del \u201cverbal ordering\u201d, confermava, gi\u00e0 nel 2009, l\u2019obbligo di rendere disponibile all\u2019interessato che ne faccia richiesta la registrazione del colloquio telefonico che comporta l\u2019attivazione di un nuovo servizio commerciale, non essendo sufficiente che l\u2019azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di recente \u00e8 aumentato in via esponenziale l\u2019uso dei contratti a distanza cosiddetti&nbsp;verbal order&nbsp;come vendita di prodotti o servizi utilizzando il telefono. Tale vendita per essere considerabile valida a tutti gli effetti di legge, soprattutto quando il compratore \u00e8 un consumatore, deve rispettare alcuni requisiti formali. Che cos\u2019\u00e8 il verbal order? 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